Nuove indicazioni in etichetta, un po’ di luce

Ci arrivano diverse richieste di chiarimento in merito all'etichettatura dell’olio da olive e perciò approfitto per scrivere qualche riga esplicativa. Fra le ultime modifiche in tema di etichettatura ci sono quelle della legge 7 luglio 2016 n.ro 122, entrata in vigore il 23 luglio 2016 e recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016”. La legge Salva Olio viene così modificata in due articoli dalla legge europea 2015-2016 e precisamente vengono modificati l’articolo 1 e 7.

All'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'indicazione  dell'origine  delle  miscele  di  oli  di  oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei  commi  2  e  3  del presente articolo, in un punto evidente in modo da  essere  visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve  essere  in  nessun modo nascosta, oscurata, limitata o  separata  da  altre  indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire».

Sostanzialmente è stata eliminata la “rilevanza cromatica” che riguardava l’indicazione dell’origine per gli oli estratti in un altro Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo.

All'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti: «Il  termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte  del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta  dall'indicazione  della  campagna  di raccolta, qualora il  100  per  cento  degli  oli  provenga  da  tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna  di  raccolta non  si  applica  agli  oli  di   oliva   vergini  prodotti   ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in Turchia  ne' ai   prodotti   fabbricati   in   uno  Stato membro dell'Associazione  europea  di  libero   scambio   (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  è  punita   con   la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000  e  la  confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

Si tratta del termine minimo di conservazione (TMC) che nell’articolo 7 della Legge Salva Olio veniva imposto a 18 mesi dalla data di imbottigliamento e che viene quindi eliminato. Che poi, già nella Legge Salva Olio, era un termine che partiva dalla data di imbottigliamento e che quindi non garantiva comunque che l’olio nella bottiglia era di quella annata. Poteva essere anche olio vecchio o mischiato al nuovo e imbottigliato nella corrente campagna olearia (ne ho parlato QUI in maniera più approfondita). La novità vera è che viene introdotta l’obbligatorietà di indicare in etichetta la campagna di produzione olearia (es. 2016/2017) ma soltanto se l’olio è prodotto interamente in un’unica annata e solo se è 100% italiano. La stessa va preceduta dal termine minimo di conservazione. Nelle altre circostanze, ovvero in caso di miscele di oli extravergini di oliva di diverse campagne produttive oppure di oli provenienti da diverse nazioni, va inserito semplicemente il termine minimo di conservazione. Quest’ultimo va indicato a discrezione del produttore, che se ne assume la responsabilità, e va segnalato in etichetta con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" in tutti gli altri casi.

L’altra novità in materia di etichettatura è la Tabella Nutrizionale, contenuta nel regolamento comunitario 1169/2011 e il cui obbligo – articolo 9 paragrafo 1 lettera l – decorre dal 13 dicembre 2016.

Alcune riflessioni
Il limite dei 18 mesi (previsto dalla Legge Salva Olio) era previsto dalla “data di imbottigliamento” e perciò non capisco chi si lamenta del fatto che ora la stessa è stata eliminata e che ora si alimenta il rischio di trovare olio “vecchio” nelle bottiglie. Lo si poteva fare anche prima, per esempio: olio prodotto a novembre 2013, imbottigliato a ottobre 2014, scadenza 18 mesi a luglio 2016. Era la stessa cosa.

Oggi però con l’obbligo di indicare in etichetta la campagna olearia (solo se l'olio è 100% italiano e prodotto in una sola annata) si possono dare ulteriori garanzie, ulteriori sicurezze. Il consumatore infatti potrà sapere quando è stato prodotto ed imbottigliato quell'olio avendo la garanzia di consumare olio nuovo, di quella annata. Questo mi sembra positivo, sinceramente. Ovvio che il consumatore, per essere attento e conoscere tutti questi particolari, deve essere informato. Si, ma questa è un’altra storia.


di Vincenzo Nisio - tutti i diritti riservati

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