Ci arrivano diverse richieste di chiarimento in merito all'etichettatura dell’olio da olive e perciò approfitto per scrivere qualche riga esplicativa.
Fra le ultime modifiche in tema di etichettatura ci sono quelle della legge 7
luglio 2016 n.ro 122, entrata in vigore il 23 luglio 2016 e recante “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016”. La legge Salva Olio
viene così modificata in due articoli dalla legge europea 2015-2016 e
precisamente vengono modificati l’articolo 1 e 7.
All'articolo 1, il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4.
L'indicazione dell'origine delle
miscele di oli
di oliva originari di più di uno
Stato membro dell'Unione europea o
di un Paese terzo, conforme
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi
2 e 3 del presente
articolo, in un punto evidente in modo da
essere visibile, chiaramente
leggibile e indelebile. Essa non deve
essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata
o separata da
altre indicazioni scritte o
grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire».
Sostanzialmente
è stata eliminata la “rilevanza
cromatica” che riguardava l’indicazione dell’origine per gli oli estratti
in un altro Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo.
Si tratta del termine minimo di
conservazione (TMC) che nell’articolo 7 della Legge Salva Olio veniva
imposto a 18 mesi dalla data di imbottigliamento e che viene quindi eliminato.
Che poi, già nella Legge Salva Olio, era un termine che partiva dalla data di
imbottigliamento e che quindi non garantiva comunque che l’olio nella bottiglia
era di quella annata. Poteva essere anche olio vecchio o mischiato al nuovo e imbottigliato
nella corrente campagna olearia (ne ho parlato QUI
in maniera più approfondita). La novità
vera è che viene introdotta l’obbligatorietà di indicare in etichetta la
campagna di produzione olearia (es. 2016/2017) ma soltanto se l’olio è prodotto
interamente in un’unica annata e solo se è 100% italiano. La stessa va
preceduta dal termine minimo di conservazione. Nelle altre circostanze, ovvero
in caso di miscele di oli extravergini di oliva di diverse campagne produttive oppure
di oli provenienti da diverse nazioni, va inserito semplicemente il termine
minimo di conservazione. Quest’ultimo va indicato a discrezione del
produttore, che se ne assume la responsabilità, e va segnalato in etichetta con
la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta
l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro
fine" in tutti gli altri casi.
L’altra novità in materia di etichettatura è la Tabella Nutrizionale, contenuta nel regolamento comunitario
1169/2011 e il cui obbligo – articolo 9 paragrafo 1 lettera l – decorre dal 13 dicembre 2016.
Alcune riflessioni
Il limite dei 18 mesi (previsto dalla Legge Salva Olio) era previsto
dalla “data di imbottigliamento” e perciò non capisco chi si lamenta del fatto
che ora la stessa è stata eliminata e che ora si alimenta il rischio di trovare
olio “vecchio” nelle bottiglie. Lo si poteva fare anche prima, per esempio:
olio prodotto a novembre 2013, imbottigliato a ottobre 2014, scadenza 18 mesi a
luglio 2016. Era la stessa cosa.
Oggi però con l’obbligo di indicare in etichetta la campagna olearia
(solo se l'olio è 100% italiano e prodotto in una sola annata) si
possono dare ulteriori garanzie, ulteriori sicurezze. Il consumatore infatti
potrà sapere quando è stato prodotto ed imbottigliato quell'olio avendo la
garanzia di consumare olio nuovo, di quella annata. Questo mi sembra positivo,
sinceramente. Ovvio che il consumatore, per essere attento e conoscere tutti
questi particolari, deve essere informato. Si, ma questa è un’altra storia.
di Vincenzo Nisio - tutti i diritti riservati
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